Bonus Psicologo: cos’è, come ottenerlo e come usufruirne
Bonus Psicologo: cos’è?
Il Bonus Psicologo è nato con lo scopo di sostenere le persone con una particolare fragilità psicologica causata dall’emergenza pandemica e dalla conseguente crisi socio-economica. Tale forma di sostegno consente alle persone che ne sentono il bisogno di beneficiare di un bonus per un percorso psicoterapico.
Come ottenerlo?
Da lunedì 25 luglio è attivo per i cittadini il nuovo portale INPS per richiedere il bonus. Per fare richiesta il cittadino deve accedere con le sue credenziali SPID, CIE o CNS al portale INPS e utilizzare uno dei seguenti metodi:
– digitate nella barra di ricerca “punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, cliccate sul pulsante “cerca” e selezionate il risultato corrispondente. Nella pagina che si aprirà selezionate poi “Contributo per sessioni di psicoterapia”;
– in alternativa nella homepage del portale INPS compare già il box del servizio “Contributo per sessioni di psicoterapia”, basta cliccarlo e accederete direttamente al servizio per effettuare la domanda;
– se non trovate l’indicazione sulla prima pagina del sito dell’INPS cliccate direttamente questo link https://www.inps.it/prestazioni-servizi/servizio/3181;
– infine potete fare richiesta del “bonus” anche chiamando il Contact Center Integrato, mediante il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o 06/164164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
In quale lasso di tempo si può richiedere il contributo?
Si può fare richiesta del “Bonus Psicologo” dal 25 luglio al 24 Ottobre 2022.
Chi lo può richiedere?
Tutti i cittadini, residenti in Italia, con un ISEE in corso di validità e di valore non superiore ai 50000 euro.
A quanto ammonta il bonus fornito?
A ciascun cittadino potrà essere erogato un contributo massimo di 600 euro, che sarà poi modulato in base all’ISEE del richiedente come segue:
– ISEE inferiore a 15.000 euro: bonus con un importo massimo stabilito di 600 euro distribuito fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia;
– un ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro: bonus con un importo massimo stabilito di 400 euro distribuito fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia;
– ISEE superiore a 30.000 e non oltre i 50.000 euro: bonus con un importo massimo stabilito di 200 euro distribuito fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia;
Ogni cittadino potrà fare domanda, oltre che per se stesso, anche:
- per un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
- per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.
Cosa succede dopo aver fatto domanda per il bonus?
Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del contributo, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e, a parità di valore ISEE, dell’ordine di presentazione.
L’esito della richiesta verrà altresì notificato tramite SMS e/o mail ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati in domanda. I cittadini potranno consultarlo tramite la medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda, in particolare, nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
Cosa succede se l’INPS accoglie la domanda di contributo?
In caso di accoglimento della domanda, l’INPS renderà disponibile al cittadino l’importo del beneficio e il codice univoco associato da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia.
Quanto tempo ha il cittadino per utilizzare il contributo?
Il beneficiario avrà 180 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per usufruire del bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia con l’utilizzo del codice univoco.
Una volta entrati nelle graduatorie ricevuto il codice univoco cosa dovrà fare il cittadino per usufruire del bonus?
- dovrà proseguire o iniziare un percorso di psicoterapia assicurandosi che il proprio terapeuta compaia nella lista dei professionisti aderenti all’iniziativa stilata dall’INPS;
- dovrà comunicare a tale professionista il codice univoco che gli è stato assegnato dall’INPS;
- il professionista, nell’apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario;
- l’erogazione del contributo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate.
Fonte: Ordine degli Psicologi della Lombardia
Ultimo aggiornamento 27/07/2022
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